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  • Martedì 07 Giugno 2011 11:56
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    Normativa/Nazionale

    trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

    CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 1 del 23/02/2011

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      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    CIRCOLARE 23 febbraio 2011 , n. 1

    Art. 55-septies del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
    introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
    150 - trasmissione per via telematica dei  certificati  di  malattia.
    Ulteriori indicazioni. (11A07426) 
    in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
    

     
     
     
                                           Alle pubbliche amministrazioni 
                                           di cui all'art.1, comma 2, del 
                                                  d. lgs. n. 165 del 2011 
    Premessa. 
      Con  circolari  n.  1/2010/DFP/DDI  dell'11   marzo   2010   e   n.
    2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state  fornite  indicazioni
    operative  relativamente  all'avvio  del  sistema   di   trasmissione
    telematica  dei  certificati  e  degli  attestati   medici   per   la
    giustificazione delle  assenze  per  malattia  dei  dipendenti  delle
    pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del d.lgs. n.
    165 del 2001, introdotto dall'art.  69  del  decreto  legislativo  27
    ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui  contenuto  si  rinvia,
    sono stati dati chiarimenti relativamente al  funzionamento  generale
    del sistema, ai soggetti tenuti alla  trasmissione  telematica,  agli
    oneri e vantaggi per i lavoratori, ai  tempi  di  attuazione  e  alle
    sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le
    nuove modalita'. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2,
    a proposito delle  sanzioni,  era  stata  evidenziata  l'esigenza  di
    monitorare il processo di trasmissione  telematica  dei  certificati,
    visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse
    criticita' organizzative, soprattutto  per  alcuni  settori  ed  aree
    territoriali.  Veniva  quindi  precisato  che  "...  fermo   restando
    l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere  i  certificati  per
    via telematica in presenza delle condizioni organizzative e  tecniche
    che lo rendono possibile, per il  periodo  transitorio,  sino  al  31
    gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita'  dovranno
    essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti  si
    astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente  riferiti
    all'adempimento.". Considerato  che  il  predetto  termine  e'  ormai
    decorso, si  ritiene  opportuno  fornire  ulteriori  informazioni  ed
    indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di
    settembre 2010, e' stato avviato un confronto tra le  Amministrazioni
    centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle
    criticita' inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine  di
    accelerare  il  processo  in  corso,  con  l'istituzione  presso   la
    Conferenza Stato - Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In  questo
    ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro -
    gli  aspetti   normativi,   organizzativi   e   medico-legali   della
    trasmissione telematica, gli aspetti  tecnici  di  sistema  e  quelli
    giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I  gruppi
    hanno concluso i propri lavori  a  fine  gennaio  individuando  delle
    linee operative che sono state valutate, per  quanto  di  competenza,
    nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare. 
    1. La modifica normativa apportata dalla l. n.  183  del  2010  (c.d.
      collegato lavoro) al regime del rilascio e della  trasmissione  dei
      certificati di assenza per malattia. 
      Preliminarmente, e' utile segnalare che l'art. 25 della l.  n.  183
    del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare  un  quadro  completo
    delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un
    efficace sistema di  controllo  delle  stesse,  a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei  dipendenti
    di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione  della
    attestazione di malattia si applicano le  disposizioni  di  cui  all'
    art. 55-septies del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.".
    Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che  e'  entrata
    in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il  regime  legale
    del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di
    assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli  privati,
    ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25  ha
    previsto un rinvio generale all'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del
    2001. 
    2. La responsabilita' specifica per  violazione  della  normativa  in
      materia di trasmissione telematica dei certificati. 
      Come accennato, con le menzionate circolari n. 1  e  2  sono  state
    fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni  previste  per
    l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica  dei
    certificati (rispettivamente ai paragrafi 6  e  4).  In  questa  sede
    giova ribadire che affinche'  si  configuri  un'ipotesi  di  illecito
    disciplinare    devono    ricorrere    sia    l'elemento    oggettivo
    dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia
    l'elemento soggettivo  del  dolo  o  della  colpa.  Quest'ultimo,  in
    particolare, e' escluso nei  casi  di  malfunzionamento  del  sistema
    generale,  guasti  o  malfunzionamenti  del  sistema  utilizzato  dal
    medico, situazioni  che  debbono  essere  considerate  dalle  aziende
    sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini  dell'esercizio
    dell'azione disciplinare. Pertanto,  la  contestazione  dell'addebito
    nei confronti del medico dovra' essere effettuata soltanto  se  dagli
    elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante  consultazione
    del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal  SAC  (sistema  di
    accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo  3,  risulti
    che non si sono verificate anomalie di funzionamento. 
      Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve  avvenire  in  base  ai
    criteri di gradualita' e proporzionalita' secondo le previsioni degli
    accordi e contratti collettivi di riferimento. Cio'  vale  anche  nei
    casi di reiterazione della condotta  illecita,  per  i  quali  l'art.
    55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede  la  sanzione
    del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza  dalla
    convenzione per il medico convenzionato. In  proposito,  si  rammenta
    che la reiterazione e' da intendersi come recidiva ovvero irrogazione
    di successive sanzioni a carico di un soggetto gia' sanzionato per la
    violazione dell'obbligo di trasmissione telematica  dei  certificati.
    La valutazione circa l'irrogazione  delle  sanzioni  piu'  gravi  del
    licenziamento e  della  decadenza  dalla  convenzione  va  effettuata
    tenendo   conto   dei   menzionati   criteri   di    gradualita'    e
    proporzionalita', in base alle previsioni degli accordi  e  contratti
    collettivi di riferimento, che consentono  di  modulare  la  gravita'
    della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo e'
    inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento
    prevedono   delle   clausole   di    salvaguardia    nei    confronti
    dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di  tempo,
    non puo' tenersi conto, ai fini di altro  procedimento  disciplinare,
    delle sanzioni disciplinari gia' irrogate (art. 7 CCNL del  6  maggio
    2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che  prevede  il
    termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la
    disciplina dei rapporti con i medici  di  medicina  generale  del  20
    gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del  27  gennaio  2009,  e
    art. 27 dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei
    rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali  interni  del  9
    febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio  2009,  che
    prevedono termini anche ancorati alla gravita' dell'infrazione). 
      Sara', comunque,  cura  delle  Regioni,  eventualmente  tramite  la
    Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome,   e   della
    Conferenza Stato - Regioni,  anche  sentendo  le  rappresentanze  dei
    medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la  regolamentazione
    degli aspetti procedurali  e  di  dettaglio  legati  ai  procedimenti
    disciplinari, al fine di assicurare  l'omogeneita'  di  comportamento
    sul territorio nazionale.  In  tale  ambito,  particolare  attenzione
    dovra'  essere  dedicata  alle  verifiche  tecniche  in   ordine   al
    funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware  e  software,
    che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza
    delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari  e  per  il
    superamento delle criticita' e problemi  gia'  segnalati  dai  tavoli
    tecnici. Piu'  a  monte,  lo  stesso  funzionamento  del  sistema  e'
    naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli  strumenti
    tecnici  e  delle  apparecchiature  necessari  in  ogni  struttura  e
    presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione
    richiede l'attiva collaborazione ed  iniziativa  di  tutti  gli  enti
    istituzionalmente coinvolti. 
      Per quanto  riguarda  i  professionisti  convenzionati,  si  potra'
    valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e  delle  Province
    Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunita' di  integrare
    gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto
    chiarito al presente paragrafo. 
      Al fine di  agevolare  l'applicazione  della  nuova  procedura,  le
    Regioni possono individuare specifiche  strutture  o  servizi  per  i
    quali ritengono non sussistere, per periodi  limitati  di  tempo,  le
    condizioni   tecniche   necessarie    all'avvio    di    procedimenti
    disciplinari.  Cio'  anche  per   evitare   che   le   procedure   di
    certificazione  possano  interferire  negativamente  con  l'attivita'
    clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi. 
      Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e
    condiviso, si raccomanda la continuazione delle attivita' del  tavolo
    tecnico  congiunto  Amministrazioni  centrali  -  Regioni,   con   il
    coinvolgimento  delle  rappresentanze  dei  medici,  ai  fini   della
    verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per
    la  trasmissione  telematica  delle   certificazioni   di   malattia,
    raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento  delle  medesime
    rappresentanze li' dove, in sede locale, siano costituite commissioni
    tecniche per le stesse finalita'. 
      Si segnala che non sussiste responsabilita' del medico  che  redige
    un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che  sono
    state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per  le  sezioni:
    2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati"  e  2.2
    "I  medici  obbligati  all'utilizzo  del  sistema   di   trasmissione
    telematica") sino a quando non sara' comunicato  un  mutamento  della
    situazione per interventi di  natura  tecnica  ed  organizzativa  che
    potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente. 
      Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione
    di  malattia  dalle  strutture  di  pronto  soccorso,  le   strutture
    ospedaliere individuano le soluzioni tecniche  e  organizzative  piu'
    idonee a garantirne l'applicabilita', sulla  base  delle  indicazioni
    regionali, utilizzando i servizi resi  disponibili  dal  SAC,  tra  i
    quali  il  sistema  WEB,  ovvero  tramite  integrazione  dei   propri
    applicativi con il  sistema  SAC,  in  modo  che  il  certificato  di
    malattia possa essere predisposto  e  inviato  da  parte  del  medico
    contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. 
      Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento
    del ricovero e della  dimissione,  eventualmente  con  prognosi  post
    ricovero,  le  problematiche  sono  state  discusse  nell'ambito  del
    menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali -  Regioni,  con
    la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per
    la loro gestione nell'ambito del sistema di  trasmissione  telematica
    che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione  dei
    soggetti istituzionali  interessati.  Pertanto,  sino  all'attuazione
    delle  idonee  soluzioni,  tali  documenti   continuano   ad   essere
    rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini  della  fruizione
    delle agevolazioni previste dalla normativa. 
      Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di  esenzione
    sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione
    della documentazione cartacea, in luogo del  certificato  telematico,
    all'azienda sanitaria competente. 
    3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C. 
      Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile  per  le
    regioni, le aziende sanitarie e le altre  strutture  interessate,  un
    apposito cruscotto di  monitoraggio  del  sistema,  che  consente  di
    acquisire  informazioni  circa  il  tasso  di  utilizzo  del  sistema
    (certificati inviati  e  servizi  utilizzati),  nonche'  informazioni
    puntuali  circa  eventuali  disservizi  (rallentamenti  e/o  blocchi)
    registrati dal sistema SAC stesso. 
      Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per  i
    medici, per  segnalare  eventuali  malfunzionamenti  non  riguardanti
    direttamente  il  sistema  SAC,  quali  ad   esempio,   mancanza   di
    connettivita', malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti  del
    call center telefonico per l'invio dei certificati, e  per  acquisire
    informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti  e/o  blocchi)
    registrati dal sistema SAC stesso. 
      Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi
    per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni  relative
    ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai
    datori di  lavoro  pubblici,  cosi'  come  previsto  dalla  Circolare
    1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo  6  "Le  amministrazioni
    che, in qualita'  di  datori  di  lavoro,  abbiano  conoscenza  della
    violazione delle norme  relative  alla  trasmissione  telematica  dei
    certificati  di  malattia  e,   senza   corrispondente   trasmissione
    telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente  un  attestato
    di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale  anomalia
    alla ASL di riferimento entro 48 ore dal  ricevimento  dello  stesso,
    inviando apposita comunicazione alla  casella  di  posta  elettronica
    certificata dell'Azienda di riferimento del medico". 
      Combinando  queste  informazioni  con  le  informazioni   circa   i
    certificati  cartacei  ricevuti  dall'INPS,  che  saranno  comunicate
    automaticamente dall'Istituto al SAC, il  cruscotto  di  monitoraggio
    fornira' quindi anche indicazioni  circa  il  numero  di  certificati
    cartacei  rilasciati  da  un  medico  in  un   dato   periodo.   Tali
    informazioni sono comunque da assumersi quale  indicazione  indiretta
    di comportamento, in quanto non  comprensiva  dei  dati  relativi  ai
    certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori  del  settore
    privato non indennizzati dall'INPS. 
    4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori 
      Come segnalato  con  le  precedenti  circolari,  oltre  ai  servizi
    informatici, il medico ha la possibilita' di utilizzare  il  servizio
    telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile  dal
    SAC al numero 800 013 577. Tale servizio e'  considerato  di  secondo
    livello, per ovviare a problemi di invio tramite  il  sistema  web  o
    problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha
    la possibilita' di redigere il certificato in forma cartacea nel caso
    in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico,  in  situazioni
    contingenti, confliggano con il  dovere  primario  di  assolvere  gli
    obblighi assistenziali. 
     
                           Raccomandazioni finali 
     
      Si  invitano  le  Amministrazioni   destinatarie   della   presente
    circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della  stessa  ai
    propri dipendenti. 
      Si chiede  inoltre  al  Ministero  della  salute,  alle  Regioni  e
    Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali
    di riferimento di volerne dare diffusione  presso  gli  esercenti  la
    professione medica. 
      Sara'  cura  dei  Dipartimenti  della  funzione  pubblica,  per  la
    digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione
    tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti  comunicare  nel
    prosieguo ulteriori informazioni. 
        Roma, 23 febbraio 2011 
     
                                            Il Ministro per la pubblica   
                                          amministrazione e l'innovazione 
                                                         Brunetta         
    
    Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 
    Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    registro n. 9, foglio n. 351 
    
            
    
     
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